Pesanti sanzioni e sospensione dell’attività per tre mesi a chi reitera
Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni è legge nazionale in vigore dal 20 febbraio. Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio scorso, infatti, è stato pubblicato il Decreto Legge del 20 febbraio 2015, numero 14 che, all’articolo 12 comma 2, prevede che il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18, modificando così l’articolo 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, numero 125, che disponeva tale divieto solo per la vendita.
Il divieto è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, cioè il 20 febbraio.
“Il Decreto Legge 158/2012, convertito in Legge 189/2012 prevedeva, all’articolo 7, il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18 – fa notare Il Silb Fipe Confcommercio a livello nazionale – In via amministrativa si è tentato, negli anni passati, di estendere tale divieto anche alla somministrazione. Tali tentativi hanno creato sul territorio situazioni di poca chiarezza normativa e differenti modalità applicative della medesima. Su questa vicenda la posizione espressa, fin dal principio, dal Silb fu quella di ritenere ammissibile la somministrazione di bevande alcoliche ai maggiori di anni 16, lasciando tuttavia ai singoli imprenditori la scelta di libertà operativa”.
Il divieto invece è ora posto in via normativa e le eventuali violazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1.000 euro. Qualora il fatto fosse commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro con sospensione dell’attività per tre mesi.
Il divieto suddetto riguarda i minori di anni 18, ultra sedicenni, in quanto la somministrazione di alcolici ai minori di anni 16 è sanzionata penalmente dall’articolo 689.