Siena Casa "ammonisce" gli assegnatari che posseggono cani

Di Redazione | 29 Agosto 2016 alle 19:46

Siena Casa "ammonisce" gli assegnatari che posseggono cani

Siena Casa invia lettera agli assegnatari che posseggono cani

Fare pressione su chi vive con un animale domestico facendo balenare l’ipotesi che possa perdere la casa popolare è un concetto ormai estraneo al sentimento popolare e addirittura vietato dalla legge.

Nel regolamento di Siena Casa del 2005, la norma al punto D dell’articolo 7 spiegava: “E’ fatto divieto agli assegnatari, pena l’applicazione delle sanzioni di cui ai successivi artt. 27 e 28: tenere animali o cose che rechino disturbo o danno all’alloggio o a terzi, e comunque in modo tale da pregiudicare l’igiene e la salute collettiva”.

In effetti il regolamento è stato modificato nell’aprile 2016 e inserito in una difficilmente trovabile sezione download. La parte relativa al possesso degli animali è stata modificata: l’articolo 3 al punto 8 cita: “È vietato tenere in qualsiasi locale o spazio comune, animali di qualsiasi genere. Sono consentiti, entro le proprietà private, i soli animali domestici (e cioè cani, gatti e uccelli), sempre che non arrechino disturbo o danno agli altri assegnatari o alle parti comuni, con particolare riguardo alla produzione di sporcizia. È fatto altresì obbligo ai detentori di cani di tenerli al guinzaglio nell’attraversamento e nella sosta in parti comuni, nonché di evitare che gli stessi rechino disturbo, specialmente di notte”.

L’articolo 1138 del Codice civile – così come modificato dalla legge 220/2012 – che dispone che “le norme del regolamento” condominiale “non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.

Ma si va anche oltre: i giudici di legittimità hanno riconosciuto “un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia nell’ambito dell’attuale ordinamento giuridico” secondo un’interpretazione evolutiva e orientata dalle norme vigenti, che “impone di ritenere che l’animale non possa essere più collocato nell’area semantica concettuale delle cose” ma “deve essere riconosciuto come essere senziente”. Lo ha affermato la Cassazione con il decreto 13 marzo 2013 nel quale, richiamando tali principi, ha ritenuto che “il gatto, come anche il cane, deve essere considerato come membro della famiglia e per tali motivi addirittura va collocato presso il coniuge separato con regolamento di spese analogo a quello del figlio minore”.

Ma nonostante la modifica del regolamento Siena Casa nelle ultime settimane ha inviato lettere di richiamo a chi possiede cani, balenando la possibilità che la presenza del cane può comportare la perdita della casa.

Per quanto riguarda il disturbo che il cane può arrecare la legge stabilisce che per vietare la detenzione di animali affermando che possono disturbare la quiete della collettività è necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività degli altri condomini. Insomma, i condomini contrari alla presenza di un cane o, come in questo caso i gestori delle case popolari, dovranno seriamente documentare – tramite personale tecnico privato, o anche il servizio veterinario pubblico (ASL) – la gravità delle situazioni denunciate, per chiarire se si tratta davvero di problematiche ambientali di rilievo.

Qualche abbaio occasionale non fa testo (“Il cane che abbaia in modo normale, per es. in caso di visite di estranei, di “disturbatori”, non presuppone alcuna violazione della quiete (art. 659 del C. Penale e art. 844 del C. Civile). Inoltre tale “disturbo” anche se denunciato da più persone deve essere dimostrato da una perizia, ovvero dal monitoraggio di personale adatto (es., vigili, ASL, ma anche tecnici privati chiamati – e pagati – dal condominio) e cioè deve essere definito come eccedente le norme in tutela dell’inquinamento acustico.

Ecco il Regolamento di Utenza di Siena Casa

Regolamento utenza Siena Casa modificato nell’aprile 2016



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