Anche i cavalli sono atleti a tutti gli effetti e tutelati. A stabilirlo è un decreto legge il n 36 del 28 febbraio 2021 che riordina il mondo dello sport e del lavoro in ambito sportivo. All’interno di questo troviamo anche i cavalli. Fin qui nulla da obiettare per la tutela del cavallo. A sorpresa il 29 agosto scorso sono state pubblicate alcune disposizioni integrative e correttive entrate in vigore il 5 settembre con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si tratta dell’articolo 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
“Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle foreste o dalla Federazione italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un Ente di promozione sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico,(…) stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorita’ politica delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle foreste, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”. L’articolo 24 ha sollevato molte perplessità: chi dovrà accollarsi la responsabilità di garantire la sicurezza richiesta e in termini pratici come si concretizza questa sicurezza ? Lo sapremo presto. L’ordinanza Martini del 2009 che stabiliva una serie di punti per la tutela e il benessere degli animali , è stata rinnovata per l’ultima volta pochi giorni fa ma scadrà definitivamente alla fine dell’anno”.