Con apposite ordinanze firmate dall’assessore delegato alla giustizia paliesca Giuseppe Giordano (allegate al presente comunicato), in data di oggi, venerdì 8 novembre, sono state formulate le proposte di sanzione su specifici comportamenti contrari alle norme del Regolamento per il Palio, relative al Palio del 2 luglio 2024 e al Palio del 16 agosto 2024. Come da medesimo Regolamento sono adesso concessi dieci giorni ai destinatari delle proposte per presentare alla Giunta Comunale le memorie difensive.
Per quanto riguarda il Palio del 2 luglio 2024 (Carriera corsa il 4 luglio per il maltempo), presa visione della memoria presentata dalla Nobile Contrada del Nicchio, l’assessore delegato “archivia la contestazione di addebito” di cui all’ordinanza del 18 ottobre 2024, così descritta: “Per essere il Vice Barbaresco della Nobile Contrada del Nicchio senza autorizzazione, durante il terzo giro della Prova Generale, entrato in pista davanti al Palco della Nobile Contrada del Nicchio per cercare di fermare il cavallo della sopra richiamata Contrada. Il predetto, come si evince dal filmato, risulta essere dotato di tesserino di riconoscimento di colore bianco posto sul fianco sinistro”. Nell’atto di archiviazione si legge che “la condotta posta in essere dal Vice Barbaresco è la conseguenza di una percepita realtà che presentava verosimilmente le condizioni che ne consentissero l’intervento, configurandosi in riferimento alla condotta tenuta dal Vice Barbaresco una scriminante/causa di giustificazione avvalorata dal sentimento di amorevole benevolenza verso il barbero ed a garanzia della tutela del benessere animale”. Allo stesso tempo, sempre presa visione della memoria presentata dalla Nobile Contrada del Nicchio, l’assessore delegato “archivia la contestazione di addebito” del 18 ottobre 2024, così descritta: “L’aver l’Economo della Contrada, durante il Corteo Storico, posto in essere un comportamento irrispettoso nei confronti del Rotellino al momento dell’uscita della Comparsa della propria Contrada dalla Piazza, culminato poi in un colpo sul retro del Palco delle Comparse ove manifestava la propria rabbia”. L’assessore delegato archivia la contestazione “avendo dimostrato la Nobile Contrada del Nicchio capacità di autoregolamentarsi. Il Comune, infatti, esprime apprezzamento per quelle azioni poste in essere dalle Contrade che, in quanto compatibili con le norme ordinamentali relative alla gestione del Palio, sono finalizzate al mantenimento degli elementi essenziali per la tutela della Festa ed il suo regolare svolgimento”.
Per quanto riguarda il Palio del 16 agosto 2024 (Carriera corsa poi il 17 agosto per maltempo), presa visione della memoria presentata dalla Nobile Contrada dell’Oca, l’assessore delegato “propone di comminare alla Nobile Contrada dell’Oca la sanzione di una censura, secondo quanto previsto dall’articolo 97 del Regolamento, per essersi resa responsabile della condotta del proprio fantino che, al momento dell’abbassamento del canape, ha effettuato uno spostamento dal quinto al terzo posto, ed avendo da quest’ultimo effettuato la partenza, così da porre in essere un atto idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento del Palio e turbando la fase della Mossa, ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del Regolamento”.
In relazione al medesimo episodio, presa visione della memoria presentata dal fantino Carlo Sanna detto Brigante, l’assessore delegato propone “di comminare la sanzione di una ammonizione, secondo quanto previsto dall’articolo 99, comma 1, del Regolamento, per aver al momento dell’abbassamento del canape effettuato uno spostamento dal quinto al terzo posto, ed aver da quest’ultimo effettuato la partenza, così da violare l’articolo 64, comma 1, del Regolamento nella parte in cui prevede che è assolutamente vietato cambiar posto”.
Presa visione della memoria presentata dalla Contrada Sovrana dell’Istrice, l’assessore delegato “propone di comminare alla Contrada Sovrana dell’Istrice la sanzione di una censura, secondo quanto previsto dall’articolo 97 del Regolamento, per essersi resa responsabile della condotta del proprio fantino che, al momento dell’abbassamento del canape, ha effettuato la partenza dal primo posto anziché dal posto assegnatogli dall’ordine della Mossa, così da porre in essere atti idonei ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento del Palio turbando la fase della Mossa, ai sensi dell’articolo 101, comma 2 del Regolamento”.
In relazione al medesimo episodio, presa visione della memoria presentata dal fantino Giovanni Atzeni detto Tittia, l’assessore delegato “propone di comminare la sanzione di una ammonizione, secondo quanto previsto dall’articolo 99, comma 1, del Regolamento, per essere al momento dell’abbassamento del canape partito dal primo posto anziché dal posto assegnatogli dall’ordine della Mossa, così da violare l’articolo 64, comma 1, del Regolamento nella parte in cui prevede che è assolutamente vietato cambiar posto”.
Presa visione della memoria presentata dalla Contrada della Lupa, l’assessore delegato “archivia la contestazione di addebito a carico della Contrada” di cui all’ordinanza del 18 ottobre 2024, che era così descritta: “Il fantino della Contrada della Lupa in modo del tutto inusuale, durante il tondino, ha fermato repentinamente il proprio cavallo, così da ostacolare il cavallo della Contrada Sovrana dell’Istrice, impedendone il normale proseguimento lungo il percorso. La condotta del fantino della Contrada della Lupa costringeva il fantino della Contrada Sovrana dell’Istrice a retrocedere”. Come si legge nell’atto di archiviazione, “pur ribadendo l’inusualità della condotta posta in essere durante il Palio corso il 17 agosto 2024”, “pur considerando tale condotta potenzialmente idonea a recare pregiudizio al regolare svolgimento della corsa”, “ribadito che l’intera vicenda è stata ricostruita senza alcuna condotta volta ad artare la realtà dei fatti e con riscontri che si evincono dal filmato ufficiale fornito dal Consorzio Tutela del Palio di Siena”, si prende atto “della recente decisione del Sindaco, ufficializzata anche a mezzo stampa, circa l’intenzione di aprire una fase di revisione del vigente Regolamento per il Palio” e si considera che “il processo di revisione del suddetto Regolamento potrà rappresentare anche l’occasione per analizzare l’inusuale fattispecie descritta nell’ordinanza con la quale si è proceduto a contestare l’addebito”.
In relazione allo stesso episodio e per gli stessi motivi esposti nell’archiviazione della contestazione di addebito a carico della Contrada della Lupa, presa visione della memoria presentata dal fantino Dino Pes detto Velluto, l’assessore delegato “archivia la contestazione di addebito a carico del fantino Dino Pes” di cui all’ordinanza del 18 ottobre 2024.
Presa visione della memoria presentata dalla Contrada della Lupa, l’assessore delegato “propone di comminare alla Contrada della Lupa la sanzione di una deplorazione, per essersi resa responsabile ex articolo 101, commi 1 e 2, del Regolamento, delle seguenti condotte tenute dal proprio fantino: per aver messo in atto nella parte bassa del canape continui tentativi di ostacolo nei confronti della rivale Contrada Sovrana dell’Istrice che, pertanto, aveva difficoltà a mantenere la propria posizione. Questi ultimi sono stati attenzionati dal Mossiere che ha sollecitato il fantino della Contrada della Lupa a creare lo spazio necessario per far rientrare in seconda posizione la Contrada Sovrana dell’Istrice. La condotta di cui sopra risulta tale da configurare la responsabilità ex articolo 101, commi 1 e 2, del Regolamento a carico della suddetta Contrada, poiché potenzialmente idonea a provocare incidenti ed in quanto, per le modalità con cui è stata posta in essere, risulta essere stata idonea ad arrecare pregiudizio alla regolare celebrazione del Palio turbandone il regolare svolgimento”.
In relazione alla medesima condotta, l’assessore delegato propone “di comminare al fantino Dino Pes detto Velluto la sanzione dell’esclusione dal montare cavalli di Contrada, tanto per le prove che per il Palio, sia ordinario che straordinario, per un Palio”, per “aver messo in atto nella parte bassa del canape continui tentativi di ostacolo nei confronti della rivale Contrada Sovrana dell’Istrice che, pertanto, aveva difficoltà a mantenere la propria posizione. Questi ultimi sono stati attenzionati dal Mossiere che ha sollecitato il fantino della Contrada della Lupa a creare lo spazio necessario per far rientrare in seconda posizione la Contrada Sovrana dell’Istrice. Quest’ultima condotta risulta tale da configurare la responsabilità del fantino Pes per violazione dell’articolo 64, comma 1, del Regolamento, poiché ha posto in essere continui tentativi volti ad ostacolare il fantino della Contrada Sovrana dell’Istrice in ogni fase della Mossa”.
Presa visione della memoria presentata dalla Nobile Contrada del Nicchio, l’assessore delegato “propone di comminare alla Nobile Contrada del Nicchio la sanzione di una deplorazione” per essersi resa responsabile della condotta tenuta dal proprio fantino, in particolare “per aver sporto volontariamente il gomito, durante una fase della mossa, verso il fantino della Contrada di Valdimontone inducendo, con una sollecitazione non consentita, la partenza improvvisa del cavallo assegnato in sorte alla Contrada di Valdimontone il cui fantino cadeva sul tufo”. L’assessore delegato “propone di comminare alla Nobile Contrada del Nicchio la sanzione di una deplorazione” per essersi resa responsabile della condotta tenuta dal proprio fantino, in particolare “per aver, durante le fasi della Mossa, svolto un’azione di continuo disturbo e schiacciamento verso il basso sia nei confronti della Contrada rivale che di tutte le Contrade, creando una situazione di grande confusione che ha compromesso la stabilità delle posizioni; comportamenti per i quali il Mossiere ha anche formulato un avvertimento e un richiamo ufficiale al fantino della Nobile Contrada del Nicchio”. Le condotte di cui sopra risultano tali “da configurare la responsabilità ex articolo 101, commi 1 e 2, del Regolamento a carico della suddetta Contrada, poiché costantemente orientate ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento del Palio”.
In relazione alla medesima condotta, l’assessore delegato “propone di comminare al fantino Federico Guglielmi detto Tamurè la sanzione dell’esclusione dal montare cavalli di Contrada, tanto per le prove che per il Palio, sia ordinario che straordinario, per un Palio”, per aver “sporto volontariamente il gomito, durante una fase della mossa, verso il fantino della Contrada di Valdimontone inducendo, con una sollecitazione non consentita, la partenza improvvisa del cavallo assegnato in sorte alla Contrada di Valdimontone”. Questa condotta “risulta tale da configurare la responsabilità del Fantino Federico Guglielmi detto Tamurè per la violazione dell’articolo 67, comma 1, del Regolamento, in quanto la modalità con la quale ha posto in essere la predetta condotta risulta essere espressione di un atto diretto in modo non equivoco a percuotere e molestare il fantino della Contrada di Valdimontone”. L’assessore delegato “propone di comminare al fantino Federico Guglielmi detto Tamurè la sanzione dell’esclusione dal montare cavalli di Contrada, tanto per le prove che per il Palio, sia ordinario che straordinario, per un Palio” per aver “durante le fasi della Mossa, svolto un’azione di continuo disturbo e schiacciamento verso il basso sia nei confronti della Contrada rivale che di tutte le Contrade, creando una situazione di grande confusione che ha compromesso la stabilità delle posizioni; comportamenti per i quali il Mossiere ha anche formulato un avvertimento e un richiamo ufficiale nei confronti del medesimo fantino”. Questa condotta “risulta tale da configurare la responsabilità del suddetto fantino per la violazione dell’articolo 64, comma 1, del Regolamento, poiché si è estrinsecata mediante molteplici e reiterate azioni volte ad impedire ed ostacolare la partenza del fantino della Contrada di Valdimontone, nonché ad arrecare indirettamente nocumento alle altre Contrade, tanto da comportare un avvertimento e un richiamo ufficiale del Mossiere. Il fantino Guglielmi, alla luce del suddetto modus operandi, non garantiva la giusta distanza tra i cavalli delle Contrade al canape”.
Presa visione della memoria presentata dalla Contrada di Valdimontone, l’assessore delegato “propone di comminare alla Contrada di Valdimontone la sanzione di una censura, secondo quanto previsto dall’articolo 97 del Regolamento, per essersi resa responsabile delle condotte del proprio contradaiolo e del Fiduciario del Capitano che, all’altezza dei canapi ed in prossimità del verrocchio, subito dopo la caduta del fantino della propria Contrada, hanno posto in essere le condotte di recarsi in pista senza autorizzazione, ove si trattenevano per un breve lasso temporale, così da avvicinarsi al verrocchio. Quest’ultimo comportamento, in contrasto con l’articolo 9 comma 4 del Regolamento per il Palio, è vietato dall’articolo 41 ultimo comma del Regolamento, ed è comunque idoneo ad arrecare pregiudiuzio al regolare svolgimento della celebrazione del Palio, secondo quanto previsto dall’articolo 101 comma 2 del Regolamento; propone di vietare alla suddetta Contrada di consentire al Fiduciario J.C. per un Palio e al contradaiolo A.C. per un Palio e relative prove di ricoprire incarichi soggetti ad approvazione ex articoli 17 e 75 del Regolamento”.
Al termine di questa fase del procedimento, secondo gli articoli 98 e 99 del Regolamento per il Palio “la Giunta Comunale, senza la partecipazione dell’assessore delegato, e dopo aver preso visione” delle proposte di sanzione e delle eventuali memorie difensive, “delibera con contestuale motivazione da notificarsi” alle Contrade e ai fantini interessati.