“La dipendente non ha prodotto all’Azienda la documentazione necessaria a dimostrare l’effettuazione del vaccino e l’avvenuta guarigione dal Covid-19 (green pass), come previsto dalla legge, motivo per cui è stata sospesa.
Ad agosto 2022 la dipendente ha quindi fatto ricorso d’urgenza al giudice del lavoro (ricorso ex art. 700). Il ricorso è stato accolto e, successivamente, l’Aou Senese ha fatto reclamo al Collegio del Tribunale e ha vinto, a dicembre 2022.
L’ordinanza emessa dal Collegio ha integralmente riformato la pronuncia del giudice del lavoro, specificando la legittimità delle delibere adottate dall’Aou Senese e ritenendo, per l’effetto, corretta la decisione dell’Azienda di sospensione della dipendente”.
“Il Collegio ha fatto salva anche la decisione di sospensione della retribuzione, stante il mancato assolvimento della dipendente all’obbligo di vaccinazione dopo 6 mesi dalla guarigione, così come previsto dalle norme di legge, anche in ordine al termine dei 180 giorni che sono stati rispettati dall’Azienda. Peraltro l’ordinanza del Collegio ha evidenziato la correttezza dell’imposizione dell’obbligo a tutti i dipendenti che, a vario titolo, prestano attività presso un’azienda sanitaria (cioè in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 502/92 e smi). La dipendente infatti lavora all’interno dell’ospedale Santa Maria alle Scotte dove c’è piena collaborazione e, quindi, promiscuità tra amministrativi, tecnici e sanitari. Il tutto avvalorato dalla decisione della Corte Costituzionale. Successivamente a questa ordinanza, la controparte non ha fatto alcuna notifica all’Aou Senese che quindi, non sapendo dell’udienza, non ha potuto difendere le sue ragioni”.
“Avverso tale sentenza, l’Aou Senese proporrà quindi appello, non solo per il merito della vicenda, ma anche e soprattutto per motivi procedurali legati alla dichiarazione di contumacia dell’azienda stessa. Per chi non ha familiarità con i termini legali, si precisa che essere “contumace” nel processo civile indica la parte che non si costituisce nel giudizio dopo essere stata regolarmente citata. In questo caso l’Azienda non è stata regolarmente citata, non avendo ricevuto alcuna notifica dalla controparte, motivo per cui non si è presentata in giudizio e non si è potuta difendere. Tutti aspetti che saranno valutati nelle sedi opportune”.