Deflusso delle acque meteoriche, ordinanza del Sindaco di Siena

Disposizioni per la pulizia dei fossi, il taglio di rami e siepi sporgenti e la manutenzione delle aree verdi

Di Redazione | 19 Gennaio 2024 alle 7:30

Deflusso delle acque meteoriche, ordinanza del Sindaco di Siena

Il Comune di Siena, tramite un’ordinanza a firma del Sindaco Nicoletta Fabio, ha definito le modalità di manutenzione e pulizia fossi, taglio rami e siepi sporgenti su strade comunali e manutenzione aree verdi e inedificate. Gli obiettivi dell’atto sono “rendere più sicura la viabilità di uso pubblico nonché le abitazioni interessate” e “prevenire situazioni di allagamento”; si rende, quindi, necessario regolare il deflusso delle acque meteoriche. Gli interventi dovranno essere effettuati ciclicamente, in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi e comunque con un minimo di due cicli di lavoro all’anno.

In particolare, come si legge nel documento, è necessario “mantenere costantemente puliti i cigli, le ripe ed i fossi che attraversano le proprietà private, soprattutto quelle prospicienti e adiacenti le strade comunali; garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse, mantenere e/o ripristinare l’originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale, ecc.) delle acque meteoriche e di esondazione adiacenti le strade comunali, la viabilità ad uso pubblico, la viabilità vicinale e le abitazioni interessate; mantenere puliti gli alvei dei corsi d’acqua superficiali nonché i fossati ed i canali presenti sul territorio comunale”.

“Il non regolare scolo e deflusso delle acque – continua l’ordinanza – può comportare, a causa del ristagno delle stesse, l’insorgere di numerosi problemi di carattere igienico/sanitario, quali il richiamo per topi, il proliferarsi di insetti e la formazione di putrescenze maleodoranti”. Oltre a ciò, il documento sottolinea che “in alcuni fossi e canali da anni non vengono svolti i normali lavori di manutenzione quali: pulizia del fondo dai detriti depositati, sfalcio delle rive e taglio delle piante cresciute spontaneamente all’interno dell’alveo”. Considerato, inoltre, che “in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti delle ripe non correttamente sfalciate”, il Comune ha quindi ritenuto necessario “che si provveda allo spurgo e alla pulizia dei corsi d’acqua quali: canali, tombinature e fossi correnti sul territorio comunale, allo scopo di consentire il regolare deflusso delle acque”.

E’ quindi obbligo per “tutti i proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici e di fabbricati sia rurali che urbani adiacenti ad abitazioni private, strade, piazze, viali, marciapiedi, aree pubbliche aperte al transito, siano esse comunali, provinciali o vicinali, di procedere” ad una serie di interventi: taglio dell’erba e della vegetazione in genere, rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private, nelle aree prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio; regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti nelle aree private e in quelle site nella vicinanza di abitazioni, ed in particolare nelle aree private prospicienti, o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio, in particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenute come prescritto dal Codice della Strada; taglio di radici ed in generale di parti arboree che provocano danno ad aree pubbliche, alle sedi stradali e/o luoghi sottoposti a pubblico passaggio; regolazione, sagomatura delle ripe e cigli nelle aree private e quelle prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio; escavazione, profilatura, risezionatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche anche superficiali in aree private, nonché dei tratti tombinati sia in prossimità dei passi carrai o dei tratti tombinati a confine tra le proprietà private, in modo tale da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali; rispettare, nelle arature dei terreni, la distanza minima prevista dal Regolamento per la difesa e il rispetto ambientale; autorizzare il passaggio/transito dei mezzi per l’esecuzione di tutte le operazioni di sfalcio dell’erba e/o pulizia dei fossi e/o canali a carico degli Enti preposti alla loro manutenzione (consorzi di bonifica). Al fine di evitare il franamento delle sponde e l’inquinamento dei corsi d’acqua, nella effettuazione degli interventi sopra detti, è escluso in maniera categorica l’uso di qualsiasi tipo di diserbante/disseccante”.

Gli interventi sono da effettuarsi secondo le seguenti scadenze: il primo ciclo di manutenzione entro e non oltre il 15 aprile di ogni anno, il secondo ciclo di manutenzione entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno. “In caso di inadempienza a quanto disposto – si legge ancora nell’ordinanza – al verificarsi di situazioni costituenti pericolo per la pubblica incolumità o intralcio alla pubblica viabilità, si procederà, in situazioni straordinarie, all’esecuzione d’ufficio degli interventi necessari, con spesa a carico degli inadempienti e conseguente applicazione delle sanzioni di legge, se tali inadempienze dovessero essere causa di danni agli stessi inadempienti saranno ritenuti responsabili sia civilmente che penalmente”. Inoltre, “ai trasgressori della presente ordinanza saranno applicate, salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia e fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, le sanzioni amministrative previste dall’articolo 7-bis del decreto legislativo 267 del 2000, con le modalità e le forme previste dalla legge 689 del 1981”.



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