Mancato pagamento degli stipendi di marzo aprile e maggio entro il 15 luglio, scatta il deferimento per la Robur Siena e la sua presidente, Anna Durio. Lo ha deciso il procuratore federale. “Il Procuratore Federale f.f., a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare – è il dispositivo – DURIO ANNA, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società Robur Siena S.p.A per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del C.G.S. e 33, comma 3, del C.G.S. in relazione al C.U. n. 227\A del 18\06\2020, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver pagato, entro il 15 luglio 2020, gli emolumenti netti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi non superiori ad euro 26.644,00, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi”.
Deferita “La Società ROBUR SIENA S.p.A.: per la violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S.:per rispondere a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dalla sig.ra DURIO ANNA, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società Robur Siena S.p.A.; Procura Federale
– 2 – per la violazione dell’art. 33, comma 3, del C.G.S. in relazione al C.U. 227\A del 18\06\2020 : per rispondere a titolo di responsabilità propria per non aver pagato, entro il termine del 15/07/2020, gli emolumenti netti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con
compensi annui lordi non superiori ad euro 26.644,00, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; con l’applicazione della recidiva prevista dall’art.18, comma 1, del vigente C.G.S.