Processo Berlusconi Ruby Ter a Siena, le motivazioni del tribunale: "Nessuna prova della corruzione"

Depositate le motivazioni della sentenza del 21 ottobre: per i giudici le elargizioni di denaro del Cavaliere al pianista Mariani non rappresentano una prova della corruzione atta a testimoniare il falso negli altri filoni Ruby

Di Redazione | 20 Gennaio 2022 alle 14:37

Processo Berlusconi Ruby Ter a Siena, le motivazioni del tribunale: "Nessuna prova della corruzione"

“L’esistenza di accordi plurimi e distinti tra Berlusconi e Mariani aventi l’impegno da parte del primo a corrispondere al secondo somme di denaro mensili in corrispettivo dell’impegno a rendere falsa testimonianza nei procedimenti Ruby 1 e 2 non ha trovato conforto e sostegno in una pluralità di dati probatori”.

Così il tribunale di Siena – nello specifico il collegio presieduto dal giudice Simone Spina – ha motivato l’assoluzione, perchè il fatto non sussiste dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi – ora in corsa per il Quirinale – finito a giudizio davanti ai giudici senesi con l’accusa di corruzione in atti giudiziari, e scagionato da ogni contestazione lo scorso 21 ottobre, con formula piena (era difeso dagli avvocati Federico Cecconi, Enrico e Lorenzo De Martino). Fu l’atto finale di un procedimento lunghissimo che ha registrato ben 8 rinvii consecutivi per legittimo impedimento. La pm Valentina Magnini chiedeva 4 anni. Il collegio aveva assolto anche il pianista delle feste di Arcore Danilo Mariani, con la stessa formula.

Per i giudici, come si legge nelle motivazioni depositate il 19 gennaio “l’unico dato probatorio rappresentato dall’esistenza di plurime elargizioni di denaro da parte di Berlusconi in favore di Mariani non è affatto dotato della forza probante che pure gli viene conferita e riconosciuta dal pubblico ministero”.

“Anche là dove si assuma come in effetti ritenuto dal tribunale, che Mariani abbia deposto il falso nei procedimenti Ruby 1 e Ruby 2, l’esistenza di tale mendace testimonianza non è affatto univocamente indicativa dell’esistenza di un pregresso e/o successivo accordo corruttivo intercorso tra gli imputati” prosegue il dispositivo.

Il tribunale infine, rispetto a quanto prospettato dalla pubblica accusa, rileva una “confliggente ipotesi”: “Quella per cui Mariani abbia sì deposto il falso ma non già perchè tenuto a fare in esecuzione di un patto corruttivo stipulato con Berlusconi, ma in ragione del legame professionale ed amicale che lo legava da tempo a Berlusconi. Siffatta ipotesi alternativa – conclude il collegio – non appare in alcun modo superabile sulla scorta dei dati probatori acquisiti”.

C.C



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