Ecco le misure per la riduzione dell’incidenza della plastica sull’ambiente
La Regione Toscana ha deciso di approvare, alla fine di giugno del 2019, la legge regionale n. 37 ( Leggi la LRT n. 37 del 2019 pubblicata sul BURT n. 31 del 28 giugno 2019) che contiene “Misure per la riduzione dell’incidenza della plastica sull’ambiente”. Lo scopo è quello di limitare l’uso di plastica usa e getta, evitare l’abbandono e tutelare l’ambiente e la natura. La legge prevede la restrizione dell’utilizzo della plastica monouso in manifestazioni fieristiche, sagre, fiere mercato, anche di comunicazione, organizzate o finanziate, anche in parte, dalla Regione, enti locali, enti e aziende soggette alla vigilanza degli stessi parchi, aree protette, lidi e spiagge del demanio marittimo
Nel primo caso il divieto riguarda contenitori, mescolatori per bevande, aste a sostegno di palloncini, cannucce e stoviglie quali posate, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e piatti in plastica monouso.
Nel secondo caso, invece, è vietato l’utilizzo, ai fini della somministrazione di cibi e bevande, di contenitori, mescolatori per bevande, cannucce e stoviglie quali posate, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e piatti in plastica monouso.
Ne segue che l’unica differenza riscontrabile tra le due situazioni è determinata dall’uso di aste per palloncini.
Anche Siena con propri atti dovrà dare operatività al divieto e applicare le relative sanzioni, che prevedono, in caso di violazione del divieto, il pagamento di : una sanzione da 100 a 1.000 euro in parchi e aree protette sanzione da 1.032 a 3.098 euro, se il fatto non costituisce reato, nei lidi e nelle spiagge del demanio come previsto all’art 1164 comma 1 (Inosservanza di norme sui beni pubblici) del Codice della navigazione. La legge regionale, al momento, non contempla sanzioni nel caso di inosservanza del divieto di uso di plastica monouso in manifestazioni fieristiche, sagre, fiere mercato, anche di comunicazione, organizzate o finanziate, anche in parte, dalla Regione, enti locali, enti e aziende soggette alla vigilanza degli stessi, ma prevede una disciplina transitoria, tesa a rispettare quanto previsto dai contratti già in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 37, ovvero il 29 giugno u.s.
Anche per i lidi e le spiagge del demanio marittimo nonché per i parchi e le aree protette è prevista una disciplina transitoria, infatti, il divieto si applica previo esaurimento delle scorte di magazzino, che dovrà, comunque, essere compiuto entro il 31 dicembre 2019.
Per quanto riguarda, infine, i Comuni che già avevano adottato una disciplina giuridica simile, ad esempio con regolamenti o ordinanze, la legge della Regione Toscana prevede che rimangano in vita, rispettando quanto previsto dalla normativa transitoria sopra richiamata.
Elena Pianigiani