Il Tribunale di Siena ha accolto il ricorso di FLAI CGIL e FAI CISL per condotta antisindacale da parte dell’azienda Sclavi, in relazione ad un processo avviato di riorganizzazione e riassetto societario.
“Il Giudice del Lavoro di Siena, con sentenza, ha accertato l’antisindacalità del comportamento denunciato dai sindacati, stigmatizzando il mancato riconoscimento delle rappresentanze aziendali dei lavoratori pienamente riconosciute dallo Statuto dei lavoratori, ai sensi dell’art. 28 l. 1970/n.300 e 47, co. 3, l. 1990/n. 428 – precisano le sigle sindacali – La sentenza ordina alle Società convenute la cessazione del comportamento illegittimo, disponendo l’immediato avvio della procedura informativa prevista dai commi 1 e 2 dell’art. 47 legge 428/1990 ordinando altresì l’immediata pubblicazione sul sito internet aziendale e l’affissione sulle bacheche aziendali, in luogo accessibile a tutti, del decreto del Tribunale di Siena, condannando le Società convenute, tra loro in solido, al pagamento delle spese processuali”.
Roberto Giubbolini della FLAI CGIL e Gabriele Coppi della FAI CISL non hanno mai nascosto le proprie perplessità rispetto alle dubbie procedure individuali sui licenziamenti e alla gestione di riassetto societario dell’azienda Sclavi di Siena, storico marchio cittadino: “I rapporti con i sindacati, già in crisi a seguito degli opinabili licenziamenti che abbiamo subito impugnato – spiegano i sindacalisti – sono precipitati ulteriormente lo scorso Dicembre non appena siamo venuti a conoscenza delle ultime iniziative unilaterali da parte della Proprietà. Infatti risultava che attraverso accordi individuali, di cui i lavoratori rimasti in forza ci hanno informato, l’Azienda avesse intrapreso un processo di riorganizzazione e riassetto societario che ai sensi dell’art. 2112 del Codice civile prevede obblighi chiari tra cedente e cessionario coinvolti nell’operazione per unità produttive che occupano più di 15 dipendenti. La Sclavi Srl, non dando alcun tipo di comunicazione in merito alla natura dell’operazione societaria né ai sindacati di categoria né alle rappresentanze aziendali dei lavoratori, contravveniva al rispetto degli obblighi di informazione e di esame congiunto, configurando palesemente una violazione dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori. Legge 300 del 1970, che definisce la condotta anti-sindacale”.
“La sentenza dimostra che il mancato adempimento dell’obbligo di informazione preventiva – evidenziano Giubbolini e Coppi – costituisce comportamento contrario ai principi di correttezza e di buona fede dando luogo ad una condotta antisindacale e la gravità del comportamento aziendale è stata sottolineata dal Giudice con l’obbligatorietà di rimuovere e quindi cancellare dalle memorie difensive aziendali la grave insinuazione che i sindacati non perseguissero la difesa dei lavoratori ma che volessero mantenere rendite di posizione, quando invece gli stessi agivano nel pieno interesse dei lavoratori stessi”.
“Abbiamo accolto con molta soddisfazione la decisione del Giudice del Lavoro di Siena – concludono i rappresentanti FLAI CGIL e FAI CISL – anche perché la sentenza riporta una condotta non corretta sulla strada del rispetto delle regole, dando dignità ai lavoratori e al ruolo delle organizzazioni sindacali, evidenziando così la centralità dello Statuto dei lavoratori. Ringraziamo gli avvocati che insieme a noi hanno gestito con grande professionalità e competenza la vicenda: l’Avv. Dinoi, l’Avv. Vaccaro e l’Avv. Goracci”.