Le motivazioni della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni che ha restituito gli scudetti alla Mens sana
Pubblicate le motivazioni, da parte del Collegio di Garanzia del Coni, del verdetto di aprile che ha annullato le condanne per frode sportiva a imputati e società comminate dalla Fip in primo e secondo grado, restituendo i due scudetti cancellati dalla giustizia sportiva.
Il Coni spiega di come siano stati accolti positivamente i ricorsi delle difese che lamentavano la totale mancanza di contraddittorio e la violazione della difesa, in quanto la Mens Sana Basket 1871, nei primi due gradi di giudizio, è stata estromessa dal dibattimento perchè considerata non “contigua” al vecchio sodalizio ormai in liquidazione cui erano mossi gli addebiti, e quindi impossibilitata a difendersi; in ultimo dunque il Collegio di Garanzia ha sottolineato come invece la nuova società ripartita nel 2014 dalle ceneri della vecchia Mps Siena, avesse in realtà tutti i titoli per poter partecipare al processo. L’arbitraria esclusione avrebbe generato dunque una fondamentale irregolarità nel giudizio e nella conduzione del procedimento:
“Dall’insieme delle considerazioni – si legge nel dispositivo – emerge in conclusione come la valutazione effettuata dai giudici di primo e di secondo grado in ordine alla estraneità della Mens Sana Basket 1871 a r.l. (e della Polisportiva Mens Sana 1871 S.S.D.S.) alla fallita Mens Sana Basket Pag 17 Siena S.p.A. abbia costituito l’erroneo presupposto per estromettere dal giudizio, ovvero per non consentire la partecipazione al medesimo giudizio delle predette compagini le quali, sia per la continuità storico-sportiva appena argomentata, sia per l’attrazione alla propria sfera dei trofei revocati, costituivano invece parti necessarie di quei giudizi nei quali avrebbero dovuto essere coinvolte sin dalla fase del deferimento. La disintegrità costituzionale del contraddittorio comporta, dunque, assorbita ogni altra doglianza e questione, la nullità della pronuncia di appello, la quale ha deciso nel merito la controversia senza rilevare il medesimo vizio di invalidità che aveva afflitto anche la decisione del giudice di primo grado cui, pertanto, aveva omesso di rimettere gli atti. La nullità così rilevata determina – continua il Coni – comunque, il travolgimento anche di tutte le statuizioni rese, in entrambi i gradi, nei confronti delle altre parti processuali (alcune delle quali avevano a loro volta lamentato, nel corso dell’intera vicenda processuale, la disintegrità del contraddittorio), tenuto conto che la mancata partecipazione al giudizio delle società ingiustamente estromesse ha impedito il pieno dispiegamento del diritto di difesa anche delle altre parti processuali, tutte coinvolte a vario titolo nella dirigenza della Mens Sana, sia sotto il profilo della completezza della rappresentazione, nella continuità temporale, delle vicende di fatto rilevanti per la decisione, sia con riguardo alle questioni giuridiche complessivamente ritraibili in chiave oppositiva da tale ricostruzione”.
La Fip dovrà decidere se, in base a queste conclusioni, ha ancora intenzione di istituire un nuovo processo.