Tutti insieme in vacanza: come spostarsi all'estero con il proprio animale

Quando ci si muove al di fuori dei confini nazionali, è necessario attenersi scrupolosamente ad alcune regole per evitare di incorrere in problemi con la legge del paese che si visita

Di Redazione | 31 Luglio 2023 alle 8:00

Tutti insieme in vacanza: come spostarsi all'estero con il proprio animale

Sempre più famiglie decidono di mettersi in viaggio con i propri animali da compagnia per trascorre insieme qualche giorno di vacanza. Quando ci si muove al di fuori dei confini nazionali, è necessario attenersi scrupolosamente ad alcune regole per evitare di incorrere in problemi con la legge del paese che si visita: da sanzioni amministrative, fino ad arrivare, nel peggiore dei casi, al sequestro dell’animale per collocarlo in quarantena.

Il primo consiglio da seguire per potersi recare all’estero con il proprio compagno è informarsi con largo anticipo di quanto richiede il paese in cui si vuole viaggiare, sia che si decida di recarsi in paesi dell’Unione Europea che in Paesi terzi. In particolare, alcuni paesi extracomunitari potrebbero richiedere particolari requisiti sanitari e/o di ulteriori documenti rispetto a quanto previsto per i paesi UE. A tale proposito, si raccomanda di rivolgersi alle, ambasciate o consolati dei Paesi terzi in Italia per ricevere tutte le informazioni necessarie. Tante indicazioni sono riportate anche sulla rete e sono tantissimi i siti online dedicati, ma è opportuno consultare esclusivamente quelli ufficiali del Ministero della Salute salute.gov.it e quello dell’Unione Europea europa.eu, sempre aggiornati.

Una volta acquisite le corrette informazioni, bisogna recarsi dal proprio medico veterinario di fiducia per effettuare un controllo clinico di base del proprio animale, così da assicurarsi che sia in grado di affrontare il viaggio, quindi sottoporlo a tutte le vaccinazioni indispensabili e agli eventuali trattamenti antiparassitari richiesti per la compilazione dei documenti sanitari di accompagnamento.

Le norme che disciplinano la movimentazione non commerciale di cani, gatti e furetti nei Paesi che aderiscono alla UE e nei Paesi terzi, che hanno requisiti sanitari di garanzia per il rischio rabbia analoghi a quelli comunitari, sono il Regolamento (UE) 576/2013 e Regolamento (UE) 577/2013, che prevedono che gli animali da compagnia che viaggiano con il loro proprietari siano forniti del passaporto apposito.

Tale documento identificativo dell’animale viene rilasciato previo appuntamento presso le sedi delle Unità Funzionali dei servizi veterinari della ASL Toscana Sud Est. Si ribadisce di iniziare le procedure di richiesta passaporto con adeguato anticipo rispetto alla data di partenza, visto che le tempistiche potrebbero protrarsi anche per alcune settimane.

Ai fini dell’ottenimento del passaporto è necessario che gli animali siano identificati con microchip e iscritti all’anagrafe degli animali di affezione della Regione Toscana. Tale iscrizione viene effettuata su richiesta dal proprio medico veterinario di fiducia, e per i cani la norma prevede che sia eseguita entro i sessanta giorni di vita.

Affinché il passaporto sia valido per effettuare il viaggio, l’animale deve essere sottoposto alla vaccinazione antirabbica, da effettuarsi dopo le 12 settimane di vita dell’animale e 21 giorni prima della partenza. Il documento sarà ritenuto valido per l’espatrio e rimarrà tale se verrà ripetuta la vaccinazione entro la scadenza riportata sul passaporto dal medico veterinario. Se la si lascia scadere, il passaporto potrà essere usato per l’espatrio una volta trascorsi 21 giorni da una successiva vaccinazione.

Per i cuccioli che hanno meno di tre mesi di età, che non possono essere vaccinati per la rabbia, la movimentazione è concessa solo per alcuni paesi che li accettano con una particolare delega sanitaria. Una volta accertatisi che il paese di destinazione li accoglierà, andrà prodotta un’autocertificazione in lingua inglese ove si specifica, sotto la propria responsabilità, che i cuccioli dalla nascita non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia.

Nel caso in cui l’animale dovesse viaggiare verso un Paese terzo che non rientra negli elenchi redatti nell’allegato II del Regolamento (UE) 577/2013 per poi rientrare in Italia, è richiesta la titolazione degli anticorpi per la rabbia, da effettuarsi dal proprio medico veterinario dopo 30 giorni dall’inoculazione del vaccino e non meno di tre mesi  prima della partenza.

Si ricorda che dal 2021 il Regno Unito è un Paese terzo e per recarvisi con il proprio cane, gatto o furetto è necessario che questi abbiano un’età superiore alle 15 settimane, essere identificati e registrati in anagrafe regionale, sottoposti alla vaccinazione antirabbica, e i cani devono essere sottoposti a un trattamento vermifugo contro le tenie, da somministrare tra le 24 e le 120 ore prima dell’ingresso in UK, certificato da un medico veterinario; infine l’ingresso dei pet va effettuato solo da punti di entrata autorizzati.

Si ribadisce che in alcuni Paesi terzi le normative per l’ingresso di animali da compagnia potrebbero essere molto severe e, se non rispettate, potrebbero comportare addirittura la quarantena e quindi la separazione dal proprio animale, anche per lunghi periodi; pertanto è consigliabile reperire tutte le informazioni necessarie con largo anticipo (cinque/sei mesi) per evitare di incorrere in spiacevoli inconvenienti.



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