La decisione del giudice sportivo
Il Giudice Sportivo Nazionale, visto il referto ed il rapporto della gara n. 1435 Mens Sana Basket 1871 SSD A RL–Pall. Biella SSD A RL disputata in data 17 marzo 2019; letto l’allegato al rapporto della gara redatto dal Sostituto
Procuratore Federale; considerata la rinuncia alla precedente gara operata nel corso del presente Campionato da parte della Mens Sana Basket 1871 SSD A RL (Gara n. 1427 del 10 marzo 2019, C.U. 1372 del 12 marzo 2019, G.S.N. n. 162); rilevato, dalla lettura congiunta dei predetti documenti inerenti la gara in oggetto, che la Società Mens Sana Basket 1871 SSD A RL inseriva a referto un numero significativo di atleti appartenenti alle categorie giovanili, il cui trasferimento – da regionale a nazionale – è avvenuto nel corso dell’ultima settimana e che il punteggio di 31 punti di differenza a favore della Società Pall. Biella SSD A RL è maturato già nei primi due quarti di gara; ritenuto pertanto che ci si trova di fronte ad una palese alterazione della uguaglianza competitiva delle squadre in campo, alterazione che si ritiene strumentalmente e fraudolentemente posta in essere dalla Società Mens Sana Basket 1871 SSD A RL al fine di disputare forzatamente la gara in questione e le prossime partite di
campionato e non incorrere in una seconda formale rinuncia che comporterebbe la sanzione della esclusione
dal presente Campionato; tenuto altresì conto del comportamento generale tenuto dalla Società, caratterizzato dalla presenza di numerose procedure arbitrali e di delibere del Consiglio Federale relative alle dichiarazioni di morosità che hanno determinato e determineranno l’applicazione di punti di penalizzazione e di ammende pecuniarie, nonché da indagini aperte da parte della Procura Federale, peraltro attivata da Questo Giudice anche sulla gara n. 1427;
considerato pertanto corretto ed equo, per il caso in questione, assimilare la disputa della gara con una
formazione rimaneggiata per intenti fraudolenti ad una vera e propria rinuncia alla stessa;
visti gli artt. 19, 44, 55, 56, comma 2 del Regolamento di Giustizia e art. 17, comma 3 del Regolamento Esecutivo
Gare
P.Q.M.
Dispone l’esclusione della Società Mens Sana Basket 1871 SSD A RL (cod. FIP 054507) dalla partecipazione al Campionato di Serie A2 Maschile per la presente stagione sportiva 2018 – 2019, conservando il diritto di iscriversi ai campionati Senior a libera partecipazione; annulla tutte le partite sin qui disputate come previsto dal citato articolo 17 comma 3 del Regolamento Esecutivo Gare; infligge un’ammenda pecuniaria di € 30.000,00, pari a
dodici volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi come previsto dall’art. 56,
comma 2 R.G.; infligge altresì al Legale Rappresentante pro tempore, Sig. Massimo Macchi, il provvedimento di inibizione per mesi 3 fino al 19 giugno 2019 così come previsto dall’art. 44 R.G.;
dispone altresì la trasmissione degli atti all’ Ufficio Tesseramento per lo svincolo degli atleti senior e al Comitato Nazionale Allenatori per l’annullamento dei tesseramenti CNA, ai sensi dell’art. 21 Regolamento Esecutivo Tesseramento e dell’art. 54 comma 3 del Regolamento di Giustizia.