“Il giudice sportivo ritiene la società Rapolano Terme rinunciataria al proseguimento della gara e in relazione al comma 2 dell’art. 53 delle N.O.I.F. le commina la sanzione sportiva della perdita della gara col risultato di 0-3, nonché UN punto di penalizzazione in classifica e l’ammenda di Euro 100,00 quale 1^ rinuncia”.
Partita persa, penalizzazione e multa. Questo quanto deciso dalla giustizia sportiva in merito ai fatti della partita tra Virtus Asciano e Rapolano Terme valida per la 23esima giornata del girone M di seconda categoria. Il match è stato interrotto anzitempo perché il Rapolano Terme ha deciso di abbandonare il campo per degli insulti razzisti verso dei suoi giocatori ma nella ricostruzione del giudice sportivo si legge: “Il direttore di gara dichiarava di non aver udito alcuna espressione razziale nei confronti dei calciatori indicati e/o altri calciatori presenti sul terreno di gioco, pur in considerazione della gravità dei fatti denunciati dalla società Rapolano Terme, questo rileva che la decisione unilaterale di abbandonare il terreno di gioco non rientri nelle facoltà consentite alle squadre, sottraendosi di fatto alla direzione di gara affidata all’Arbitro. […] La decisione irrevocabile ed unilaterale della società Rapolano Terme appare ingiustificata e potenzialmente strumentale ad ottenere un esito di gara favorevole rispetto a quello ottenuto in quel preciso momento di gara. Il risultato infatti era di 3-1 in favore della Virtus Asciano”.
Nonostante la decisione sia ormai stata presa il giudice sportivo ha comunque sottolineato che “ritiene opportuno e doveroso trasmettere gli atti ufficiali di gara alla Procura Federale per gli approfondimenti del caso”.